IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione, al fine di prevenire e recuperare situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio degli alunni portatori di handicaps, nonche' allo scopo di perseguire il loro completo reinserimento nella propria vita di relazione familiare e sociale, concede alla ULSS di Teramo, per l'anno 1992, un contributo diretto a potenziare ed integrare l'inserimento, nella scuola dell'obbligo, degli alunni portatori di handicaps, residenti nella ULSS di Teramo, con la nomina di personale di sostegno e non docente, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1980, n. 60 e legge regionale 28 agosto 1981, n. 34.