IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione,  al  fine  di  prevenire  e  recuperare situazioni di
bisogno, di emarginazione e di  disagio  degli  alunni  portatori  di
handicaps,   nonche'  allo  scopo  di  perseguire  il  loro  completo
reinserimento nella propria vita di relazione  familiare  e  sociale,
concede alla ULSS di Teramo, per l'anno 1992, un contributo diretto a
potenziare  ed  integrare  l'inserimento,  nella scuola dell'obbligo,
degli alunni portatori di handicaps, residenti nella ULSS di  Teramo,
con  la nomina di personale di sostegno e non docente, ai sensi della
legge regionale 20 giugno 1980, n. 60 e  legge  regionale  28  agosto
1981, n. 34.